“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”

Nel seguente articolo si parlerà dei contenuti principali del decreto in relazione alla salute e la sicurezza sul lavoro

  • Giugno 20, 2022
  • 189 views
  • “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”
    “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”
  • “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”
    “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”

Il 25 settembre 2022 entrerà in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/09/2021, che stabilisce i “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.

Si tratta di uno dei decreti attuativi del Testo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08), in attuazione dell’art. 46 c. 3 lettera a) punto 3, che prometteva la definizione dei metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio. Il fatto che il Decreto 1° settembre 2021 sia attuazione del Testo unico lo rende valido per qualsiasi luogo di lavoro.

Di seguito i contenuti principali, dopo alcune definizioni prese dall’art. 1 del Decreto (i più esperti sul tema saranno perdonati se salteranno il paragrafo).

Definizioni

Manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

Sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Riferimenti normativi

Rimane confermato che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e sui sistemi antincendio devono essere eseguiti secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, la regola dell’arte, le norme tecniche (che rimangono volontarie) e le istruzioni riportate nei manuali di uso e manutenzione consegnati dal costruttore e/o dall’installatore.

Registrazione dei controlli

Viene ribadito che i datori di lavoro hanno l’obbligo di predisporre un registro dove saranno annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione sulle attrezzature antincendio. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

Viene introdotto l’obbligo di utilizzare “idonee liste di controllo” dove annotare le operazioni di sorveglianza, solitamente eseguita da lavoratori formati e normalmente presenti sul posto di lavoro. Per predisporre le check list si consiglia di rifarsi alle norme tecniche di riferimento che specificano i contenuti della sorveglianza (es. norma UNI 9994-1:2013 sugli estintori, norma UNI 11224:2019 sui sistemi di rivelazione incendi).

Qualificazione dei tecnici manutentori

È il punto di maggior novità del decreto, e anche di più significativo impatto. Da settembre 2022 gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori che abbiano conseguito la qualifica secondo quanto riportato nell’allegato II del Decreto. Per ottenere la qualifica sono necessari:

  1. Percorso di formazione tenuto da docenti in possesso di determinati requisiti (es. esperienza almeno triennale sia nel settore della formazione sia in quello della manutenzione dei sistemi antincendio e della salute e sicurezza sul lavoro). Nel testo normativo sono esposti in forma tabellare i contenuti e la durata dei moduli formativi dei singoli corsi (estintori di incendio portatili e carrellati, reti idranti antincendio, sistemi automatici a sprinkler, …). La durata varia da 12 ore (estintori e porte resistenti al fuoco) a 40 ore (sistemi di spegnimento a gas e sistemi di smaltimento fumo e calore naturali e forzati).
  2. Valutazione dei requisiti, che comprende l’analisi del curriculum vitae, una prova scritta per dare un giudizio sulle conoscenze, una prova pratica con simulazioni operative per valutare non solo le abilità e le competenze acquisite dal tecnico, ma anche le capacità relazionali e comportamentali durante l’attività lavorativa. Questo perché viene esplicitamente riconosciuto che tra i requisiti di un tecnico manutentore rientrano le “classiche” capacità tecniche, per esempio i controlli visivi e di integrità dei componenti, accanto a competenze trasversali altrettanto indispensabili per il mantenimento in efficienza di un impianto di sicurezza: innanzitutto sapersi relazionare con il responsabile dell’attività in merito alle attività di controllo, soprattutto riguardo alle eventuali anomalie riscontrate, alle soluzioni che sono state adottate e a quelle che verranno intraprese per sanare anomalie pendenti. In secondo luogo viene sottolineata l’importanza della capacità di coordinare e controllare l’attività di manutenzione, fondamentale soprattutto per le figure come i preposti, i capo cantieri, i coordinatori della manutenzione.

La qualifica è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei VVF in seguito al giudizio positivo espresso da un’apposita commissione esaminatrice.

Elementi transitori / casi particolari

Il Decreto 01/09/2021 dà alcune importanti indicazioni che avranno valenza normativa a partire da settembre di quest’anno. Un paio di note su casi particolari riguardo alla qualificazione dei tecnici:

Persone che al 25/09/2022 svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni: sono esonerate dalla frequenza del corso e possono sottoporsi direttamente alla valutazione dei requisiti.

Tecnici che al 25/09/2022 sono qualificati con una certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo Nazionale VVF, a seguito di corso con contenuti e durata uguali o superiori a quelli indicati nel Decreto: saranno sottoposti alla sola prova orale. A tal proposito l’associazione MAIA – Manutentori Assemblatori Installatori Associati per la Sicurezza afferma che “è altamente improbabile che i corsi svolti in precedenza abbiano trattato integralmente tutti i punti riportati nei programmi ministeriali allegati al Decreto” (chiarimento “Decreto Controlli – i casi della norma transitoria” del 17/11/2021).

Riepilogo

Soprattutto riguardo alla qualificazione dei tecnici manutentori, il Decreto introduce novità di ampio impatto per le aziende che effettuano i controlli, ma anche per il cliente finale, che ha la responsabilità di appaltare i lavori di manutenzione ad una ditta abilitata e competente.

Riepilogo degli obblighi per le aziende:

  • Registrare le attività di manutenzione e controllo periodico
  • Predisporre e utilizzare check list per le operazioni di sorveglianza
  • Controllare che i tecnici manutentori siano qualificati.

Per le aziende manutentrici:

  • Segnalare all’azienda cliente l’obbligo di registro antincendio. Per esperienza diretta, il consiglio e l’informazione che provengono da un tecnico manutentore spesso sono percepiti di maggior valore che se venissero dati da un commerciale o da un consulente, pertanto è bene far arrivare il messaggio da diverse “voci”.
  • Ribadire ai propri tecnici che, come evidenziato nell’allegato II del Decreto, hanno la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti antincendio.
  • Verificare per ogni tecnico la situazione relativa ad esperienza e formazione e predisporre le domande di partecipazione ai corsi e/o di valutazione. Occhio alla formazione non solo su conoscenze e abilità pratiche, ma anche alla capacità di relazionarsi col cliente… Non perché lo dice il Decreto, ma perché può fare la differenza nella qualità percepita e soprattutto nel mantenimento in efficienza degli impianti.
  • Anche dopo la qualifica, mantenere aggiornati i propri tecnici sull’evoluzione tecnica e normativa dei sistemi di sicurezza antincendio (obbligo esplicitamente richiamato nel Decreto e comunque elemento fondamentale per fornire al cliente un servizio competente e affidabile).

Si tratta in sintesi di un ulteriore passo avanti perché la sicurezza antincendio e la corretta manutenzione degli impianti a suo servizio vengano considerate elementi imprescindibili per la tutela di persone, edifici, beni e dati aziendali, oltre che fattori di competitività e redditività, perché gli investimenti in sicurezza sono sempre inferiori agli eventuali costi conseguenti ad un incendio, incidente, infortunio.

Anna Leoni, consulente commerciale e sicurezza, CA.MON S.r.l.