Nel precedente numero di maggio, Pietro Marchetti, nella rubrica da lui curata Racconti di Manutenzione, ci evidenziava come gran parte delle spese di manutenzione derivino da comportamenti scorretti. Vorrei ora riprendere e rilanciare l’argomento. Parlare di comportamenti scorretti, infatti, significa utilizzare i carrelli in modo diverso da quanto stabilito dal costruttore: lasciare senz’acqua una batteria, guidare imprudentemente causando urti alle strutture o scaffalature e utilizzarli con dispositivi di sicurezza non funzionanti rappresentano gravi fattori di pericolo.
Lacune, tuttavia, si possono trovare anche sul fronte organizzativo: mi riferisco alle circostanze in cui vengono messi a disposizione carrelli con modifiche tecniche che alterano il comportamento della macchina.
I costruttori hanno dimensionato adeguatamente i componenti del carrello, in funzione del tipo di sollecitazioni che devono subire durante l’attività: per questo motivo nel manuale di uso e manutenzione viene sempre inserito un capitolo che riguarda l’ambito di utilizzo, tipologia dei carichi da sollevare, qualifica richiesta per gli operatori ecc.
È importante dunque fare attenzione nella fase di acquisto alla scelta e tipologia di carrello, affinché le prestazioni corrispondano alle caratteristiche del materiale da movimentare.
Può capitare tuttavia che alcuni oggetti o colli, magari presenti occasionalmente, non abbiano le dimensioni compatibili con gli elementi di sollevamento (forche) oppure che tali materiali non siano sovrapponibili su pallet bensì sollevabili mediante elementi di aggancio superiore (es. golfari).
Il problema è ovviamente risolvibile e laddove non vi sia la disponibilità ad avere un carrello dedicato (la maggioranza dei casi) si possono reperire sul mercato svariati accessori che dopo essere stati applicati consentono di assolvere alle funzioni citate. Solitamente vengono applicati al montante forche oppure applicati direttamente alle forche.
Essi possono essere prolunghe, forche, ganci che consentono come detto di aumentare la profondità di presa del carico oppure consentono di sollevare un carico mediante catene o imbracature trasformando il carrello in apparecchio per il sollevamento di carichi “oscillanti”.
Spesso tali accessori vengono pure auto costruiti oppure acquistati separatamente al carrello, magari da un costruttore diverso e a distanza di anni.
Anche se immediatamente risolutivi, tali accessori possono costituire un problema in quanto modificano il comportamento del carrello durante l’utilizzo, può accadere di uscire dai parametri impostati dal progettista quindi avere un comportamento diverso da quelli previsti.
Nel caso infatti delle prolunghe, si aumenta la distanza del carico dal baricentro del carrello oppure nel caso del gancio per sollevamento, vi possono essere delle condizioni pericolose dovute alla non adeguata stabilità di un apparecchio mobile.
Per indirizzarci adeguatamente sul tema segnalo la Circolare n° 30 del 24 dicembre (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) - Problematiche di Lavoro e di Sicurezza delle Macchine – Requisiti di Sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette “Bracci Gru”, la quale prevede tre situazioni distinte:
- il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga, esplicitando tra le possibili funzioni del carrello anche il sollevamento carichi sospesi mediante specifico accessorio, adempiendo in questo caso a tutte le prescrizioni della direttiva macchine; in tal caso la prolunga non dovrà recare marcatura CE, le istruzioni per il suo corretto utilizzo saranno ricomprese nel manuale del carrello;
- il fabbricante del carrello è diverso da quello del dispositivo per il sollevamento carichi sospesi oppure pur essendo coincidenti, detto dispositivo è immesso separatamente sul mercato rispetto al carrello: in tal caso il dispositivo si configura come attrezzatura intercambiabile e pertanto dovrà seguire tutte le procedure di immissione previste dalla direttiva macchine, tra cui anche la marcatura CE e la dotazione di un manuale d’istruzioni specifico;
- l’utilizzatore mette in servizio il dispositivo per il sollevamento carichi sospesi e lo assembla al carrello: in tal caso l’utilizzatore si configura come fabbricante dell’insieme realizzato e, pertanto, dovrà assolvere tutti gli obblighi previsti dalla “DIRETTIVA MACCHINE” (prossimamente variata in “REGOLAMENTO MACCHINE”).
La situazione ideale si riscontra quando carrello e accessori vengono previsti dallo stesso costruttore all’atto della progettazione, in modo che esso consegni e garantisca l’intero pacchetto.
Quando invece l’accessorio viene reperito dopo l’acquisto del carrello, esso diventa un accessorio intercambiabile e quindi soggetto alle procedure della Direttiva Macchine (redazione fascicolo tecnico, marcatura CE, redazione manuale uso e manutenzione, ecc.).
Attraverso questi passaggi, il costruttore (o chi si configura tale, es. chi si auto costruisce l’accessorio) garantisce che:
- Si individui il carrello, o i carrelli, con i quali si può assemblare l’accessorio in condizioni di sicurezza
- In ogni utilizzo previsto l’operatore operi in condizioni di sicurezza
È una questione di notevole importanza in quanto pur disponendo di un carrello marcato CE e regolarmente sottoposto alla necessaria manutenzione e controllo, l’utilizzo in tali circostanze può annullare la rispondenza, in caso di incidente costituirebbe elemento di grave violazione.
Attenzione dunque a commissionare o acquistare gli accessori ad un costruttore che ne verifichi e certifichi la regolare progettazione, dimensionamento e realizzazione, inoltre dovranno essere ricalcolate le caratteristiche dopo l’accoppiamento in fatto di portata e stabilità del mezzo. Il carrello in questo caso deve essere dotato di una seconda targhetta, che indichi le nuove portate laddove venga utilizzato l’accessorio.
Ultima, ma non meno importante, la formazione che deve essere impartita al personale carrellista affinché conoscano tali variazioni e sia sensibilizzato a riconoscere e gestire le diverse situazioni.
Anche se tale formazione è stata regolarmente svolta all’assunzione secondo i contenuti dell’”Accordo Stato Regioni” è necessario integrarla nei seguenti casi definiti nel comma 4, art.37 – D.Lgs 81/08:
- in occasione del cambiamento di mansione;
- nel caso in cui vengano introdotte nel ciclo produttivo nuove attrezzature di lavoro o nuove sostanze o preparati pericolosi.
a cura di Fabio Calzavara, Responsabile Sezione Manutenzione & Sicurezza, A.I.MAN.