Accordo stato-regioni 2025: rivoluzione della formazione o nuova complessità?

Una lettura per chi fa manutenzione industriale

  • Luglio 8, 2025
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    Accordo stato-regioni 2025: rivoluzione della formazione o nuova complessità?

A cura di Alessandro Raspante, CEO di URANO - Learning Experience

 

Sono passati quasi 3 anni dal 30 giugno 2022, data in cui avrebbe dovuto essere sancito il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza ed ecco che “improvvisamente” la Conferenza Permanente, prima di Pasqua, il 17 aprile 2025, decide di farci arrivare questa sorpresa, che tanto sorpresa non è (vogliamo ricordarci delle indiscrezioni o della famigerata Bozza Definitiva della scorsa estate?)

Tabula rasa di tutto quanto, andando a sostituire tutti gli accordi precedenti (2011, 2012 e 2016) e tracciando così un nuovo percorso per aziende, formatori e lavoratori. Un nuovo “Accordo Unico” che ha l’ambizione di mettere ordine nel sistema formativo, portando chiarezza, rigore e coerenza là dove fino a ieri convivevano approcci diversi, norme frammentate e interpretazioni a volte discordanti.

In questo senso, il nuovo testo rappresenta senza dubbio una riforma profonda, che può segnare una vera evoluzione culturale. Ma ogni cambiamento, lo sappiamo, ha un prezzo. E le aziende del settore della manutenzione industriale – decisamente coinvolte dalla formazione in materia di sicurezza – si trovano oggi a fare i conti con un sistema che, se da un lato promette maggiore qualità, dall’altro impone nuove responsabilità, maggiori oneri organizzativi e scelte più consapevoli.

Vediamo allora cosa prevede questo Accordo, e quali saranno le sue ripercussioni più concrete per chi ogni giorno lavora tra impianti, attrezzature, rischi e manutenzioni, cercando di rispondere a una domanda: il nuovo Accordo è davvero un passo avanti per la manutenzione industriale, o rischia di complicare (ancora) la vita delle aziende?

 

Il cuore del cambiamento: chiarezza, rigore e verifica
Cominciamo dalle basi. Il nuovo Accordo nasce con l’intento di portare ordine e coerenza. Finalmente – direbbero in molti – perchè in questi anni la formazione è stata spesso interpretata in modo diverso da regione a regione, da settore a settore, con risultati altalenanti e soprattutto con un interesse relativamente basso.

Ora tutto viene riunito in un unico testo. Le regole cercano di essere più strutturate e misurabili. Ma quali sono i principali cambiamenti introdotti e, soprattutto, in che modo andranno a impattare sull’attuale organizzazione aziendale? Addentriamoci insieme tra i vari cambiamenti e le riconferme.

Requisiti dei soggetti formatori: qualche piccola novità su questo fronte con un tentativo che mira a una selezione più accurata dei soggetti formatori che possono quindi svolgere attività in materia di salute e sicurezza. La stretta sull’individuazione dei soggetti formatori è un qualcosa che, a oggi, è ancora in divenire ma voglio ricordare un principio già valido adesso: selezionate con attenzione il centro di formazione, verificatene l’esperienza, le referenze e le competenze dei formatori, così che la qualità passi anche da quanto guadagnato sul campo e non solo sulla carta.

Progettazione: questo ambito risulta essere uno degli aspetti di maggior impatto e “rivoluzione” del nuovo Accordo, relativamente all’organizzazione e alla gestione dei percorsi formativi.

 

Continuous Improvement

Una parte decisamente rilevante del testo affronta, passo per passo, il processo di realizzazione di un intervento formativo, andandolo a percorrere in modo dettagliato e calandolo in quello che è il riferimento metodologico più comune e largamente diffuso: il ciclo PDCA (o ciclo di Deming). Andando nel dettaglio, sono diverse in questo caso le novità introdotte dall’Accordo proprio per percorrere questo miglioramento continuo (e perseguire l’approccio del Lifelong Learning) e possiamo riassumerle così:

PLAN: analizzare i fabbisogni formativi e il contesto, così da progettare l’intervento in modo specifico, calato sui reali bisogni e specificità aziendali, il tutto ovviamente concretizzato nel progetto formativo che accompagnerà tutte le fasi del percorso e verrà conservato nel fascicolo del corso stesso.

DO: nella fase di erogazione dei percorsi è stata data grande attenzione alle competenze dei formatori e all’uso di metodologie didattiche attive, con il fine di incrementare il coinvolgimento e l’interazione dei partecipanti e migliorarne così l’apprendimento. Lavori di gruppo e casi studio o simulazione, per citarne alcune, ma anche approcci più innovativi come la realtà virtuale, l’uso di simulatori e l’impiego di gamification.

CHECK: la verifica dell’efficacia degli interventi formativi diventa un altro degli aspetti cardini dell’Accordo, con maggiori specifiche in merito alla verifica dell’apprendimento per ogni percorso, con parametri specifici e dettagliati. La vera novità però si basa sulla verifica dell’efficacia “postuma” da svolgere durante la prestazione lavorativa, così da valutare le ricadute effettive sull’organizzazione lavorativa. Non basta più “frequentare”, bisogna dimostrare di aver capito.

ACT: tutto si conclude con un costante ciclo di miglioramento, attuato dai soggetti formatori, per verificare e analizzare eventuali criticità così da adottare le opportune misure correttive e migliorare la qualità didattica.

 

Corsi e Ri-corsi

Un altro aspetto che non può mancare nella disamina del nuovo Accordo Stato-Regioni è sicuramente quello dei percorsi formativi, con diverse conferme ma anche alcune novità attese o meno.

LAVORATORI: in questo caso non ci sono aspetti particolari da segnalare, troviamo sempre le modalità e la durata precedenti.

PREPOSTI: il nuovo percorso è arrivato, apportando cambiamenti sulla durata (12 ore), un maggior focus sul ruolo e sugli strumenti necessari per svolgerlo al meglio, il famigerato aggiornamento biennale e l’esclusione della modalità e-learning

DIRIGENTI: a sorpresa il percorso per dirigenti viene ridotto alla stessa durata del corso preposti (12 ore), sempre con 4 moduli (anche qua con un focus sul ruolo) ma emerge una novità: il modulo “cantieri” rivolto ai dirigenti di imprese che rientrano nella definizione presente nel titolo IV del D.Lgs.81/08 con un’aggiunta di 6 ore.

DATORE DI LAVORO: una delle mancanze più emblematiche che la norma ha evidenziato fino a oggi, con una delle uniche figure per le quali non era presente una necessità formativa e, a parer mio, una di quelle che invece avrebbe dovuto essere la prima. Il Datore di Lavoro è il soggetto chiave del sistema di prevenzione aziendale e adesso ha il suo percorso per una base di 16 ore e l’eventuale modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore.

RSPP: poche le novità per chi ricopre il ruolo di RSPP/ASPP (ma era nell’Accordo 2016 quindi tra i più recenti) mentre per i Datori di Lavoro che ricoprono il ruolo le cose sono state decisamente modificate, andando a ricalcare il percorso proprio degli RSPP/ ASPP, con un modulo comune di 8 ore e moduli tecnici integrativi per alcuni settori di 12-16 ore – il percorso sarà comunque accessibile solo dopo aver frequentato il percorso Datore di Lavoro.

AMBIENTI CONFINATI: uno dei percorsi atteso dai tempi del DPR 177/11 finalmente arriva specificando durata e contenuti, con un percorso di 12 ore, prevalentemente pratiche, e da svolgere interamente in presenza (no videoconferenza ed e-learning)

ATTREZZATURE: viene ripreso il precedente Accordo del 2012 con poche modifiche; aggiunte le macchine raccoglifrutta e caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): i classici “granchi” tipicamente usati nell’ambito dei rifiuti o rottami per esempio.

CARROPONTE: new entry importante anche quella dei carriponte, in cui troviamo 4 ore di teoria e una parte pratica di 6 ore (con differenze tra gru con cabina o con co- mando pensile/radiocomando)

 

Un’occasione per migliorare. Ma servono risorse, tempo, pianificazione

È facile comprendere come, da un punto di vista culturale, questo Accordo vada nella direzione giusta: alzare il livello, rendere la formazione più solida, evitare approcci di facciata.
Per chi investe già nella qualità, può diventare un alleato prezioso, capace di rafforzare la professionalità delle persone e la credibilità dell’organizzazione.
Chi invece ha finora affrontato e vissuto la formazione come un adempimento minimo, si troverà costretto a rivedere completamente il proprio approccio... e non sarà un cambio indolore.
■ Serviranno più risorse economiche, perchè i corsi dovranno essere più strutturati e gestiti con maggior cura.
■ Servirà tempo organizzativo, soprattutto per coordinare corsi in presenza con personale che lavora su turni, su più sedi o in trasferta.

■ Serviranno partner formativi competenti, in grado di supportare le aziende anche sul piano gestionale, oltre che didattico.

Per molte realtà – in particolare le PMI – questo potrà rappresentare una criticità concreta e non banale.

 

Conclusione: più valore, più impegno

Il nuovo Accordo non è una semplice revisione ma un cambio di mentalità. Chiede a tutti – aziende, formatori, lavoratori – di fare un salto di qualità, mettendo al centro la competenza reale e non solo il “foglio” rilasciato a fine corso.

Per il settore della manutenzione industriale si tratta di un passaggio importante.
Le aziende più strutturate e preparate avranno l’occasione di rafforzare le proprie squadre e dimostrare ancora una volta che la sicurezza è un valore reale, non uno slogan.

Le altre, dovranno riorganizzarsi, adattarsi e – magari – rivedere le proprie priorità.
È un cambio di rotta. Ma anche un’occasione per crescere, se affrontato con serietà e visione

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