Fosse in officina, quali rischi?

Perché è necessario identificare quali tra questi ambienti siano potenzialmente definibili come spazi confinati

  • Aprile 12, 2019
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    Fosse in officina, quali rischi?

Proseguendo nell’ideale percorso di identi­ficazione delle buone pratiche di “officina sicura”, trattiamo questo mese uno specifico aspetto che ha suscitato più di un interrogativo e che merita attenzione, quello delle fosse di visita/manutenzione dei veicoli che potrebbe­ro in alcuni casi essere identificate quali “spa­zi confinati”, e dunque sottoposte alla specifi­ca legislazione in materia.

Quanto esposto ha validità generale, trovando ap­plicazione anche nel caso di officine ferroviarie, pur facendo qui specifico riferimento al mondo delle autofficine.

Fosse e spazi confinati

Nel periodo 2009-2010 si sono registrati diversi incidenti che hanno coinvolto lavoratori impie­gati all’interno di spazi quali vasche, serbatoi, ecc. a seguito dei quali è stato emesso il DPR 177/2011, pubblicato sulla GU n. 260 dell’8 no­vembre 2011. Tale strumento ha mostrato limiti ben noti agli addetti al settore a causa della per­manente necessità di precisazioni rispetto alla sua corretta applicazione Le officine per la ma­nutenzione di veicoli non fanno eccezione, es­sendo in esse presenti aree definite o definibili quali “spazi confinati” per le quali permane am­biguità rispetto all’applicabilità del citato DPR.

Incidenti causati da contatto con gaso o vapori o cadute dall’alto o in profondità, anch’essi tipici di ambienti di lavoro complessi come le officine rappresentavano, nel 2014, rispettivamente il 52% e il 24% degli infortuni registrati dall’INAIL.

Vale la pena approfondire il tema del citato De­creto, che si applica dichiaratamente a “lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli ar­ticoli 66 e 121 del Dlgs 81/08, e negli “ambien­ti confinati” di cui all’allegato IV, punto 3 dello stesso: si tratta in effetti di un campo di azione estremamente vasto che sottopone i responsa­bili di manutenzione e gli RSPP alla possibilità di sottostimare le misure cautelative da prevedersi per la riduzione del rischio.

In accordo con la norma CEI EN 60079-10, le officine di riparazione di autoveicoli di “tipo B” sono quelle nelle quali si interviene sui circu­iti di carburanti e/o si eseguono lavorazioni a caldo; nelle stesse possono essere presenti le cosiddette “fosse”; altri impianti presi in con­siderazione dalla norma sono le officine dove si svolgono operazioni di verniciatura o ancora quelle in cui vengono effettuati interventi sul si­stema ad alta pressione di GPL o CNG. Come si classificano questi ambienti di lavoro?

Verso una buona pratica di gestione

L’interrogativo rimane aperto a causa dell’inde­terminatezza dei termini utilizzati nel citato DPR 177/2011 che fa riferimento ad un insieme di luoghi, ivi comprese le gallerie stradali e ferro­viarie, estremamente ampio.

Occorre dunque attuare buone pratiche di veri­fica che consentano in ogni caso di identificare correttamente e ridurre il rischio.

Fra le pubblicazioni che agevolano questa atti­vità si segnala la lista di controlli da attuare per le fosse di ispezione pubblicata dal Consiglio Federale per la Sicurezza sul Lavoro (CFSL) Svizzero e il manuale per la prevenzione nelle attività e riparazione “Salute e sicurezza nel­le autofficine” redatto a cura della Regione del Veneto.

Va ricordato a tale proposito che già il rispetto della UNI 9721:2009 è condizione necessaria per consi­derare affrontato il tema. In particolare, tale dispo­sitivo interviene a livello di:

  • Numero di accessi alle fosse e loro distanza
  • Scale e rampe di testata e loro dimensioni
  • Larghezza del piano di calpestio
  • Profondità della fossa
  • Impianti tecnici presenti e loro collocazione
  • Posizione delle prese
  • Sistemi di protezione contro la caduta per i tratti non occupati

 

Per l’ultimo punto sono interessanti le copertu­re telescopiche in corso di diffusione, che hanno il vantaggio di recuperare superficie pedonabile preziosa nel caso si operi in ambienti angusti; la copertura delle fosse in caso di inutilizzo è in ogni caso una buona pratica sempre raccomandata.

Altre precauzioni da attuare sono le seguenti:

  • Utilizzo di materiale antiscivolo su pavimento e scale per ridurre il rischio di cadute
  • Presenza di nicchie per il ricovero delle attrezzature da lavoro senza ingombrare il pavimento
  • Pulizia sistematica e con prodotti non nocivi
  • Aspirazione localizzata nel caso all’interno vengano effettuate lavorazioni che comportino emissione di sostanze pericolose (vapori di solventi, fumi di saldatura ecc.)

Anche quest’ultimo punto merita un approfondi­mento: per prevenire il rischio di incendio/esplosio­ne, è necessario garantire un ricambio d’aria tale da impedire la formazione di atmosfere esplosive. Occorre dunque dimensionare opportunamente le bocchette per il ricambio dell’aria per contenerne la velocità entro valori accettabili; per evitare infor­tuni, le stesse devono essere incassate nelle pareti della fossa.

Rispetto all’impianto elettrico, la normativa varia a seconda dell’impianto di alimentazione dei veicoli sottoposti a manutenzione: tradizionalmente si fa riferimento alla norma CEI 64-8/7 per le moto­rizzazioni a gasolio e alla CEI 31-30 per quelle a benzina o GPL. Un aspetto da non sottovalutare è la diffusione di CNG e GNL, che richiede di utilizza­re i requisiti più stringenti anche per quegli impianti tradizionalmente destinati ad ospitare, ad esempio, autobus a gasolio.

Evidentemente il concetto si estende anche alle lampade di emergenza utilizzate. Infine, è opportuno ricordare alcuni specifici comporta­menti da non attuare, quali l’arieggiamento della fossa tramite emissione di ossigeno, lo svuota­mento dei serbatoi di carburante di veicoli sulla fossa, l’utilizzo di solventi infiammabili e/o noci­vi in fossa e l’esecuzione di lavori di saldatura nelle vicinanze della fossa stessa in assenza di idonee misure precauzionali.

Conclusioni

Il caso specifico delle fosse di officina può es­sere esteso alla totalità degli ambienti potenzial­mente definibili quali spazi confinati: per quanto al momento non si registrino casi significativi di interpretazioni “estensive” del DPR 177/2011, è necessario che il responsabile di manutenzione analizzi i singoli luoghi di lavoro presenti, al fine di evidenziare quelli che rientrano nella classi­ficazione di tale Decreto, per procedere a una corretta identificazione dei pericoli e concorrere così, assieme all’RSPP aziendale, alla successi­va valutazione dei rischi.

 

Alessandro Sasso, Presidente ManTra, Coordinatore Regionale A.I.MAN. Liguria