Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Focus su verifiche periodiche delle attrezzature e ambienti confinati

  • Aprile 10, 2015
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    Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Con diverse note riportate nelle ultime versioni del decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008, sono state apportate novità su vari argomenti. Le principali riguardano le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e l'abilitazione degli operatori (artt. 71 e 73 del T.U.), la sorveglianza sanitaria (art. 41 del T.U.) e la qualificazione in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (art 2 del D.P.R. 177/2011). A seguito di segnalazioni relative a parecchi infortuni sono stati trattati i requisiti di sicurezza delle benne miscelatrici per calcestruzzo e l'adeguamento di motocoltivatori (artt. 70 e 71 del T.U.)

 

Ulteriori chiarimenti si sono resi necessari in relazione alla rappresentazione grafica della segnaletica di sicurezza (confronto tra allegato XXV del T.U. e norma UNI EN ISO 7010:2012) e alla formazione in caso di trasferimento di lavoratori che mantengono la stessa qualifica da un servizio all'altro dell'azienda (art. 37 del T.U.).

 

Verifiche periodiche attrezzature

La Legge 125/13 di conversione in legge del Decreto-Legge 101/13 ha stabilito che, in riferimento alla prima verifica periodica, il datore di lavoro si avvale dell'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque (e non più sessanta) giorni dalla richiesta.

 

Le Circolari n. 18/13 del 23/05/13 e n. 31 del 18/07/13 del Ministero del Lavoro hanno fornito chiarimenti applicativi sui seguenti argomenti: Contenuti dell'indagine supplementare

  • Verifiche periodiche sulle attrezzature in uso presso attività di cui al D.Lgs. 624/96
  • Carrelli semoventi a braccio telescopico
  • Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (PLAC)
  • Scale per traslochi
  • Elenco dei verificatori e dei responsabili tecnici e relativi sostituti
  • Trasmissione registro informatizzato

Contenuti dell'indagine supplementare

(D.M. 11.04.11, allegato II, punto 2, lett. c)

Le ispezioni sono disposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle gru o dei ponti mobili sviluppabili e includono esame visivo, prove non distruttive, prove funzionamento. Si stabilirà inoltre tipologia di utilizzo e regime di carico al quale la macchina è stata mediamente sottoposta. Per ricostruire la vita pregressa della macchina, saranno esaminati i registri di manutenzione e quelli di funzionamento e i verbali delle precedenti ispezioni. Più precisamente: Esame visivo: da effettuarsi su ogni parte dell'apparecchio di sollevamento per individuare anomalie o scostamenti dalle normali condizioni; può essere coadiuvato da misurazioni, può essere necessario lo smontaggio della macchina o di sue parti

  • Prove non distruttive (es.: liquidi penetranti, magnetoscopia): in base ai risultati dell'esame visivo, possono essere necessarie per accertare l'eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali
  • Controllo dei componenti strutturali e funzionali (es.: ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento)
  • Prove funzionali: si controllano le funzioni di comandi, interruttori, indicatori e limitatori
  • Prove di funzionamento: per individuare eventuali anomalie si esegue una prova a vuoto per tutti i movimenti dell'apparecchio di sollevamento senza l'utilizzo di carichi. La prova di carico sarà effettuata eseguendo i movimenti base con l'utilizzo del carico nominale
  • Esito dell'ispezione: si registrano difetti e anomalie rilevate, interventi da eseguire ed eventuali limitazioni prima del riutilizzo; dall'analisi della vita pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati, si stabilisce il numero di cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo.

Ambienti inquinati o confinati

(Nota del 27/06/2013 della Direzione generale per l'attività ispettiva)

L'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la qualificazione di imprese e lavoratori autonomi; quella in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti è stata poi regolamentata dal D.P.R. 177/2011 che prevede che l'attività lavorativa in questi ambienti può essere svolta solo da imprese o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti previsti.

Il comma 1 lett. c) dell'art. 2 del D.P.R 177/01 prevede la "presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 276/03. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto". La misura del 30% è riferita al personale impiegato su quello specifico lavoro che esegue le attività di cui all'art. 1, comma 2, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda.

 

L'art. 2 comma 2 del D.P.R. 177/11 prevede che "in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 276/03. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi di imprese o lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate". Quindi la certificazione dei contratti di lavoro assume una valenza obbligatoria e non più facoltativa. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il regolamento "si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 e 121 del D.Lgs. 81/08 e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV punto 3, del medesimo decreto" (art. 1 c. 2 D.P.R. 177/11). Inoltre le disposizioni relative a subappalto (art. 2 comma 2) e coordinamento (art. 3 commi 1 e 2) vigono solo "in caso di affidamento del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture a impresa appaltatrice o lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo" (art. 1 c. 3 D.P.R. 177/11). Pertanto la restante parte del D.P.R. 177/11 è applicabile anche a chi svolge i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento senza ricorso ad appaltatori o a lavoratori autonomi esterni.

In caso di appalto/subappalto di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, il committente applica l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e il D.P.R. 177/11. La verifica dell'idoneità tecnico professionale consta nell'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. 177/11.

 

Fabio Lilliu, Ingegnere civile, formatore in salute e sicurezza sul lavoro

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