I rischi del lavoro negli spazi confinati

Perché occorre diffondere una maggior consapevolezza dei pericoli connessi alle attività in tali ambienti

  • Luglio 28, 2014
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Uno dei principi fondanti della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro, come declinato nell'articolato del decreto legislativo 81/08, è quello di sviluppare all'interno dell'organizzazione un modello gestionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, avente per caposaldo l'individuazione di puntuali misure tecniche, organizzative e procedurali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

 

Termini quali valutazione dei rischi, eliminazione e/o riduzione al minimo dei rischi alla fonte, informazione e formazione, programmazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, stanno sempre più diventando patrimonio culturale, ancorché normativo, nella gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

 

Cambiamento culturale lento e faticoso, ma che incomincia a portare i primi effetti positivi sugli indici infortunistici, in significativa diminuzione negli ultimi anni.

 

Pur tuttavia, anche nella storia recente, sono ancora riscontrabili numerosi gravi infortuni, in particolar modo per alcune tipologie di lavorazioni quali quelle svolte in luoghi confinati in cui sono presenti, o si formano accidentalmente, atmosfere pericolose: asfissianti, tossiche, infiammabili o esplosive.

 

Sono da considerarsi ambienti sospetti di inquinamento o confinati:

  • Luoghi diversi da cantieri - Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale ambienti e recipienti, condutture e caldaie e simili dove sia possibile il rilascio di gas deleteri (D.Lgs. 81/08, art. 66).
  • Cantieri - Pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere con presenza negli scavi di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, etc. (D.Lgs. 81/08, art. 121).
  • Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos (D.Lgs. 81/08, all. IV, punto 3).

Di seguito i principali rischi specifici correlati a tali luoghi di lavoro:

  • Atmosfera pericolosa - rischio asfissia o avvelenamento, incendio o esplosione;
  • Materiale sciolto - rischio inghiottimento in presenza di sostanze liquide, melmose o granulari;
  • Configurazione interna - rischio intrappolamento e asfissia;
  • Altri pericoli generali - cavi elettrici, circuiti idraulici, pericoli meccanici (parti in movimento), pericoli legati alle lavorazioni da eseguire (ed. saldatura, taglio, ecc.), rumore, temperatura, caduta dall'alto.
  • Problemi soggettivi legati alla permanenza di personale in spazi angusti (claustrofobia, ecc.).

In termini generali va considerato a rischio ogni ambiente non progettato per l'occupazione continua del lavoratore, sufficientemente grande da permettere al lavoratore di entrare al suo interno, anche solo con una parte del corpo, per svolgere un lavoro, ma dotato di una possibilità ristretta di entrata/uscita, che ne determina anche un rischio di accumulo di contaminanti tossici o infiammabili.

 

Se in molti casi è facile riconoscere l'ambiente confinato così definito, in altre situazioni i luoghi di lavoro potrebbero non apparire all'apparenza ambienti di lavoro pericolosi: camere con aperture in alto o scarsamente ventilate, vasche, canalizzazioni e depuratori, pozzetti, tunnel, condotti di ventilazione, spazi in cui è impossibile stare in piedi, piscine, macchine ed impianti di grandi dimensioni, autobotti, celle frigorifere, cabine di verniciatura, centrali termiche.

 

La caratteristica degli incidenti occorsi in ambienti confinati è rappresentata dal fatto che il numero delle vittime per singolo incidente è spesso maggiore di uno. Infatti è normale immaginare che ci sia uno spontaneo moto all'azione quando si vede un collega di lavoro in difficoltà. La catena di solidarietà umana porta troppo spesso a compiere gesti estremi che, di fatto, non fanno altro che incrementare la triste contabilità dei caduti.

 

Emerge evidente dall'analisi incidentale che elemento comune di tali eventi infortunistici è la scarsa consapevolezza del rischio da parte delle persone coinvolte, associata generalmente all'insufficiente conoscenza dei fenomeni e delle possibili misure di protezione, nonché all'incapacità di mettere in atto appropriate procedure di intervento in caso di emergenza. Ancor più grave dover sottolineare che la carenza spesso non riguarda solo gli operatori, ma anche i datori di lavoro che talvolta sono registrati anch'essi fra le vittime degli infortuni.

 

Il numero e la gravità degli eventi hanno reso necessario un intervento legislativo, che integra quanto definito nel testo unico sulla sicurezza, mirato ad individuare misure atte ad eliminare il fenomeno infortunistico correlato alle lavorazioni effettuate nei luoghi confinati.

 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, pubblicato nel novembre 2011, introduce un interessante sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che si trovano ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

 

Attraverso tale provvedimento legislativo viene regolamentata la qualificazione dell'impresa alla quale è imposta una specifica professionalità qualora operi nel settore degli ambienti confinati. Con requisiti non più riconducibili semplicemente alla verifica della idoneità tecnico-professionale, ma anche di qualità organizzativa e contrattuale, di standard di formazione mirati e di gestione della sicurezza. In particolare qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di particolari requisiti.

 

Il principale requisito per tutte le imprese che lavorano in questi ambienti è l'integrale applicazione delle disposizioni in vigore su valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze, nonché la presenza in ciascuna impresa di ?personale esperto' (esperienza almeno triennale nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento) in misura non inferiore al 30% della forza lavoro. È doveroso precisare che riguardo alla presenza del 30% della forza lavoro, l'interpretazione dell'assunto normativo è che in caso di aziende che svolgono attività di tipologie differenti il parametro sia da intendersi riferito alla forza impiegata negli ambienti confinati.

 

Per le attività esternalizzate, tutti i lavoratori impiegati (compreso ddl) e i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente prima dell'accesso ai luoghi ove dovrà svolgersi l'attività lavorativa, sulle caratteristiche dei luoghi ove devono operare e su tutti i rischi presenti compresi quelli derivanti da utilizzi precedenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dal committente.

 

In tutti i casi deve comunque essere garantita adeguata attività di informazione e formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro se attivo, mirata alla conoscenza dei fattori di rischio. Tale attività deve prevedere la verifica di apprendimento e deve essere oggetto di aggiornamenti. Si sottolinea che il tempo necessario affinché tutta l'attività di informazione da parte del ddl committente si concretizzi completamente deve essere tale da assicurare che avvenga l'effettivo trasferimento delle informazioni dal committente lavori a chi opera e in ogni caso tale tempo non può essere inferiore a 1 giorno.

 

Devono essere altresì garantiti il possesso e relativo addestramento all'uso di dpi, strumentazione, attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi specifici della attività svolta, unitamente all'avvenuta effettuazione di attività di addestramento per le procedure di sicurezza di tutto il personale impiegato nelle attività lavorative in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, compreso il datore di lavoro.

 

Non meno importante da ricordare che tra gli obblighi delle attività esternalizzate, è prevista l'individuazione da parte del datore di lavoro committente di un proprio rappresentante in possesso di adeguate competenze e formazione.

 

È doveroso sottolineare che, volendo superare la mera lettura prescrittiva del decreto in oggetto, l'intervento legislativo vuole ancora una volta porre come primo punto di attenzione, quale misura generale di tutela, la più partecipe e condivisa analisi dei rischi connessi con una attività lavorativa e la maggiore sensibilizzazione di tutti i lavoratori. È questa la sfida più impegnativa, trasformare l'impegno normativo in leva per l'accrescimento culturale della nostra società in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

 

Daniele Rancati, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente, Versalis Spa Porto Torres

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